Le disposizioni della legge 52 del 6 marzo 2001 integrano la disciplina del prelievo di
cellule staminali midollari e periferiche a scopo di trapianto di cui alla legge 4 maggio 1990, 107 e successive modifiche.
Questa Legge riconosce il Registro Nazionale Italiano dei donatori di midollo osseo, già istituito presso l'Ospedale
"Galliera" di Genova, presso cui ha sede, quale unica struttura di interesse nazionale. Il Registro nazionale coordina le
attività dei Registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri Paesi.
Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il registro nazionale dei donatori.
I DIRITTI DEI DONATORI
1. La donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito.
2. Possono essere donatori i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso un Centro
abilitato, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA
3. Il donatore ha il diritto ed il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi
4. I donatori con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento
dei seguenti atti:
a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
c) accertamento dell'idoneità alla donazione.
5. Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo
di cellule staminali midollari, eseguito in regime di ospedalizzazione e per quelle successive alla donazione,per il completo
ripristino del suo stato fisico.
I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23.04.1981, n. 155. A tal fine,
al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche
inerenti alla procedura di donazione in cui è stato sottoposto il dipendente donatore.
La Giunta Regionale del Veneto, con delibera n. 3853/04 del 3.12.2004, pur ribadendo che la donazione di cellule staminali
del midollo osseo rappresenta un valore in sé, in quanto espressione della solidarietà delle persone sane verso
quelle malate, ha ritenuto doveroso supportare questa benemerita attività mediante il rimborso delle spese di viaggio
sostenute dai donatori per il prelievo di sangue per la compatibilità definitiva e tutti gli atti successivi necessari.
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