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I DIRITTI DEI DONATORI

 

Le disposizioni della legge 52 del 6 marzo 2001 integrano la disciplina del prelievo di cellule staminali midollari e periferiche a scopo di trapianto di cui alla legge 4 maggio 1990, 107 e successive modifiche.
Questa Legge riconosce il Registro Nazionale Italiano dei donatori di midollo osseo, già istituito presso l'Ospedale "Galliera" di Genova, presso cui ha sede, quale unica struttura di interesse nazionale. Il Registro nazionale coordina le attività dei Registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri Paesi.
Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il registro nazionale dei donatori.

I DIRITTI DEI DONATORI

1. La donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito.
2. Possono essere donatori i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso un Centro abilitato, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA
3. Il donatore ha il diritto ed il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi
4. I donatori con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:
a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
c) accertamento dell'idoneità alla donazione.
5. Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di cellule staminali midollari, eseguito in regime di ospedalizzazione e per quelle successive alla donazione,per il completo ripristino del suo stato fisico.
I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23.04.1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti alla procedura di donazione in cui è stato sottoposto il dipendente donatore.


La Giunta Regionale del Veneto, con delibera n. 3853/04 del 3.12.2004, pur ribadendo che la donazione di cellule staminali del midollo osseo rappresenta un valore in sé, in quanto espressione della solidarietà delle persone sane verso quelle malate, ha ritenuto doveroso supportare questa benemerita attività mediante il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai donatori per il prelievo di sangue per la compatibilità definitiva e tutti gli atti successivi necessari.


LEGGE REGIONALE N.11 DEL 20 GIUGNO 2007:"INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DONATRICI DI SANGUE, MIDOLLO OSSEO E DI ORGANO TRA VIVENTI"

Nel Luglio del 2007 è stata pubblicata nel BUR della Regione Veneto la legge regionale n.11 del 28 Giugno 2007 la cui finalità è quella di favorire interventi per promuovere la donazione di sangue, midollo osseo e organo tra viventi, riconoscendo nel contempo il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario utile a tutta la comunità.
Tale legge prevede l'esenzione dal pagamento del ticket (il riconoscimento al soggetto, cioè, del diritto di fruire delle prestazioni senza partecipazione alla spesa, nei limiti di capienza del fondo stanziato annualmente) sui prelievi per esami del sangue nei confronti delle persone donatrici di cellule staminali emopoietiche da midollo osseo o da sangue periferico le quali abbiano la necessità di sottoporsi a prestazioni di medicina di laboratorio.
I soggetti beneficiari della legge sono i cittadini residenti nella Regione Veneto che effettuano gli esami del sangue presso la propria Azienda Ulss di residenza. Dopo il necessario iter per definire il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni e della documentazione che il donatore deve produrre, si è giunti alla definizione delle fasi del procedimento per l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa:
  1. il donatore è tenuto a presentare domanda presso la struttura Trasfusionale dell'Azienda Ulss dove si è iscritto come donatore, oppure all'associazione di appartenenza;
  2. il Servizio Trasfusionale dell'ULSS provvede alla valutazione clinico anamnestica per accertare la presenza dei requisiti necessari ad ottenere tale esenzione;
  3. verificata la sussistenza delle condizioni previste, il Servizio Trasfusionale propone alla struttura tecnica competente (CRAT – Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali) la documentazione per il parere circa la rispondenza ai requisiti richiesti e provvede successivamente al rilascio dell'attestazione;
  4. il donatore, infine, deve recarsi munito della documentazione che gli viene consegnata dal Servizio Trasfusionale allo sportello dell'anagrafe sanitaria del distretto di residenza per il rilascio della tessera di esenzione.
Scarica il fac-simile del modello per la richiesta di rilascio della tessera di esenzione.

 

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